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Prigionieri

Il punto della situazione


L’anno 2022 è stato particolarmente significativo sotto il profilo della garanzia e dell’effettività del diritto alla libertà personale e alla corretta esecuzione delle misure restrittive. A fronte di una generale tendenza alla cristallizzazione e al consolidamento di alcuni fenomeni già registrati in precedenza (ripresa della crescita della popolazione detenuta e del correlato tasso di sovraffollamento penitenziario; difficoltà e farraginosità nella piena attuazione della disciplina delle misure di sicurezza consistenti nell’assegnazione alle Rems; inefficacia e, dunque, mancata giustificazione del trattenimento dei migranti), si sono infatti verificati alcuni episodi che hanno evidenziato specifiche e ulteriori criticità.

In primo luogo, per quanto riguarda il carcere, al 31.12.22, a fronte di una capienza regolamentare di 51.328 unità, i detenuti presenti nelle strutture penitenziarie erano 56.196, di cui lavoratori 19.817, circa il 35,2%. Il dato complessivo registra un incremento non irrilevante rispetto al numero di detenuti (54.134) presenti nelle carceri un anno prima, al 31.12.21 e già di molto eccedente la capienza regolamentare. La tendenza all’incremento del tasso della popolazione (con un tasso di occupazione del 114%) detenuta dimostra, ancora una volta, l’esigenza di riforme organiche e lungimiranti del sistema sanzionatorio che, in particolare, riducano drasticamente il ricorso alla pena detentiva in favore di sanzioni pecuniarie, interdittive, riparative, come pene principali e amplino i presupposti per la concessione delle misure alternative, anche più di quanto già previsto dal d.lgs. 150 del 2022. Inoltre, il caso “Cospito” (relativo alla perdurante assegnazione al regime di 41-bis di un detenuto in condizioni sanitarie incompatibili) ha dimostrato l’urgenza di un ripensamento, anche qui radicale, della disciplina del “carcere duro” nato, come noto, per impedire i collegamenti con la mafia dal carcere ma estesosi poi, per effetto di varie riforme, tanto nel contenuto quanto nei presupposti di applicazione. A seguito dell’ordinanza-monito della Corte costituzionale (n. 97 del 2021), il d.l. 162 del 2022 è, peraltro, intervenuto sulla disciplina (art. 4-bis ord.pen) del divieto di accesso, ai benefici penitenziari, dei detenuti per reati ostativi, rendendo sì relativa da assoluta la presunzione di pericolosità per i detenuti non collaboranti, ma in presenza di presupposti particolarmente stringenti e sostituendo le previsioni relative alla collaborazione impossibile o irrilevante con disposizioni speciali. Lo stesso decreto-legge ha, peraltro, innalzato la durata della pena da espiare per l’accesso alla liberazione condizionale, con effetti rilevanti anche sul tasso di permanenza in carcere.

La visita realizzata nel 2022 dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa nelle nostre carceri ha, inoltre, evidenziato numerosi casi di violenza e intimidazioni tra detenuti, tali da suggerire l’adozione di misure preventive “attraverso la promozione di un approccio dinamico alla sicurezza”. Inoltre, nel 2022 sono proseguiti i procedimenti sulla repressione violenta delle rivolte in carcere durante la pandemia, nel cui ambito, in particolare, veniva contestato il reato di tortura e la sent. 8973/22 della Cassazione ha chiarito che questo delitto non è necessariamente abituale (potendo dunque essere integrato anche con azioni non reiterate) e il concorso di persone nello stesso ben può estendersi a ruoli asimmetrici come quelli del c.d. ausiliatore (o complice) o dell'istigatore. Le condizioni di sovraffollamento, assenza di attività costruttive, frequente violenza possono anche spiegare, almeno in parte, il dato allarmante degli 84 suicidi registrati nel 2022 nelle nostre carceri: come scrive Antigone, uno ogni 5 giorni, uno su 670 presenti, circa 20 volte più di quanto avvenga al di fuori.

Per quanto, invece, riguarda la detenzione (solo formalmente) amministrativa dei migranti nei centri per il rimpatrio, anche i dati del 2022 dimostrano la problematicità della misura che, in assenza di alcun titolo di reato, determina la privazione della libertà degli stranieri in posizione irregolare sul territorio nazionale, in vista di un respingimento che si realizza in non più della metà dei casi. Come rilevato anche dal Garante nazionale delle persone private della libertà personale, su 6383 migranti trattenuti nei centri nel 2022, solo 3154 (il 50, 6%) sono state effettivamente rimpatriate. Per la restante metà, dunque, il trattenimento non si è potuto legittimare neppure con l’unico fine assegnatogli dalla legge, sostanzialmente privandolo di giustificazione. Questo dato suggerisce l’opportunità di una revisione significativa e organica della misura, strutturalmente incompatibile, in quanto detentiva, con la natura amministrativa attribuitale dalla legge e l’assenza di responsabilità penale alla base.

Rispetto alle residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza (Rems), come riportato dal Garante delle misure private della libertà personale, il dato delle persone assegnatevi (632), sommato a quello delle 675 in lista di attesa, raggiunge quasi il doppio del numero (698) di quelle internate negli o.p.g. al momento della loro chiusura, nel 2015. Ciò dimostra l’esigenza di un monitoraggio stringente dei presupposti di assegnazione alle Rems, unitamente alla previsione di indicatori e criteri di priorità che inducano a dare la precedenza ai casi più gravi e non semplicemente ai più risalenti, come invece accade oggi. L’assegnazione alle Rems avviene infatti oggi sulla base di liste di attesa che scorrono in base alla data di richiesta giudiziale della misura sicurezza e non, invece, secondo la necessità del trattamento o la gravità del reato, con esiti inevitabilmente paradossali.



Raccomandazioni


  • adottare riforme organiche del sistema penale che riducano drasticamente e complessivamente l’area del penalmente rilevante e, in quest’ambito, limitino il ricorso alla pena detentiva in favore di sanzioni pecuniarie, interdittive, riparative, come pene principali, ampliando anche i presupposti per la concessione delle misure alternative, anche più di quanto già previsto dal d.lgs. 150 del 2022;


  • un ripensamento radicale della disciplina del 41-bis circoscrivendone ambito e presupposti di applicazione;


  • promuovere attività lavorative e formative per i detenuti, rendendo il tempo della permanenza in carcere meno “vuoto” e più realmente finalizzato al reinserimento sociale;


  • una revisione profonda del trattenimento dei migranti, rivelatosi inefficace persino rispetto al fine del rimpatrio che, secondo la legge, dovrebbe legittimare questa singolare ipotesi di detenzione amministrativa, in assenza di responsabilità penale alcuna;


  • un monitoraggio stringente dei presupposti di assegnazione alle Rems, unitamente alla previsione di indicatori e criteri di priorità che inducano a dare la precedenza ai casi più gravi e non semplicemente ai più risalenti.



Andrea Cirino e Claudio Renne

Andrea Cirino e Claudio Renne

(Torino, 1978 - ) (Novara, 1975 - Torino, 2017)
QUANTO VALGONO I DIRITTI DEI DETENUTI? ANDREA E CLAUDIO VENNERO LETTERALMENTE TORTURATI DOPO UN ALTERCO CON UN AGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA: FURONO COSTRETTI A STARE SENZA VESTITI A DICEMBRE, SENZA CIBO NÉ ACQUA, PRIVATI DEL SONNO E PESTATI A SANGUE

Quanto valgono la vita e la dignità di un detenuto? Molto poco, specie se, di fronte ad evidenti casi di torture e maltrattamenti, le vittime non possono o non riescono a ottenere giustizia. La storia di Andrea Cirino e Claudio Renne è, a riguardo, a dir poco emblematica. Nel dicembre del 2004 erano entrambi detenuti nel carcere di Asti per reati contro il patrimonio. Era il 10 di quel mese quando Andrea Cirino ebbe un diverbio con uno degli agenti per un motivo non particolarmente grave; fatto sta che che iniziò un litigio nel quale interviene anche Claudio Renne per difendere Cirino. Lo scontro venne presto sedato e la vicenda sembrò terminare lì. Ma in carcere può non funzionare così. Il carcere di Asti non aveva una sezione di massima sicurezza, ma erano comunque disponibili delle celle non attrezzate in un’area separata. Venivano utilizzate come “celle lisce”, celle completamente vuote dove si pestavano più o meno regolarmente i detenuti. Fu questa la sorte toccata ad Andrea e Claudio. Vennero trascinati malamente in due celle lisce e lì vennero innanzitutto riempiti di botte. Ma calci, schiaffi e pugni furono solo l’inizio. Era dicembre, come dicevamo, e le temperature non erano esattamente miti. Quasi completamente senza vestiti, i due detenuti vennero lasciati nelle celle - sprovviste anche di letto e coperta - con le finestre aperte. Venne data loro la minima quantità di acqua necessaria alla sopravvivenza e quasi niente cibo. Veniva loro impedito di dormire, con gli agenti di turno che facevano in modo di tenerli svegli con urla e insulti. Diverse volte al giorno, poi, le “visite” dei poliziotti penitenziari e le botte e i calci in faccia. Finché, un giorno, Andrea Cirino si sveglia in ospedale con il collo completamente viola. “Tentato suicidio”. Peccato che non ricordasse nulla di quella sera - tranne un piatto di pasta “sospetto” consegnatogli dagli agenti - e non avesse a disposizione nulla nella cella con cui avrebbe potuto impiccarsi.

Questa vicenda non è un caso isolato. Moltissime, la maggior parte forse, non vengono neanche denunciate dalle stesse vittime. Oppure finiscono nel dimenticatoio, per un motivo o per un altro, principalmente perché la parola e la denuncia di un detenuto vale molto poco. Sarebbe stato il destino anche di questa storia se un’intercettazione partita per motivi completamente estranei (un’indagine su un traffico di droga interno al carcere nel quale erano coinvolti alcuni agenti) non avesse rivelato la “prassi” delle violenze contro i detenuti, compreso il caso di Claudio e Andrea. Ma ai tempi del primo processo il reato di tortura non era presente nell’ordinamento italiano: da qui il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, nel 2017, stabilisce come i due detenuti avessero subito vere e proprie tortura nel carcere di Asti, ammonendo l’Italia e costringendola a risarcire Andrea e Claudio. Il risarcimento di quest’ultimo andrà alla figlia: Claudio morì ad inizio 2017, senza vedersi riconosciuta non tanto la somma pecuniaria, quanto piuttosto il diritto alla dignità e al rispetto.