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Dati sensibili

Il punto della situazione


Il 2022, 25esimo anno dall’introduzione della legge sulla privacy in Italia, si è caratterizzato per alcune importanti innovazioni sul terreno della protezione dati. In un contesto di perdurante rischio pandemico, determinante è stato, in primo luogo, il bilanciamento tra privacy e sanità nella disciplina del green pass. Anche grazie all’intervento del Garante in funzione consultiva sulla relativa disciplina, sono state introdotte le garanzie necessarie, tra l’altro, per consentire la verifica della certificazione senza, però, renderne estensibile il presupposto di rilascio. Si è potuto così impedire l’indebita conoscenza, da parte di terzi, della condizione sanitaria o, comunque, delle scelte vaccinali del soggetto.

Per quanto riguarda il giornalismo, il Garante ha avuto modo, in particolare, di sottolineare come l’esigenza informativa vada soddisfatta nel rispetto del criterio di essenzialità, ma soprattutto senza indulgere a forme di spettacolarizzazione del dolore o sensazionalismo, suscettibili di pregiudicare ulteriormente la condizione delle vittime e dei loro familiari. Quest’esigenza è stata resa ancor più evidente da alcuni eccessi registratisi a proposito della cronaca della guerra. Essi hanno indotto il Garante a ribadire la necessità di evitare, pur nell’esercizio dovere d’informazione, la spettacolarizzazione del dolore, insistendo su immagini, soprattutto di bambini, che indulgano in maniera eccessiva sullo strazio del corpo. E’ stata così rappresentata l’esigenza di non indulgere sulla “personalizzazione del dramma”, cercando di non associare necessariamente, ai drammi della storia, l’immagine delle vittime e i dettagli, spesso privatissimi, della loro esistenza, non essenziali alla descrizione dei fatti. Il Garante ha, inoltre, ribadito come una tutela specifica vada poi riservata ai soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, da non riprendere, in chiaro, in tali condizioni e da proteggere – come afferma la legge sull’ordinamento penitenziario per le traduzioni – dalla mera “curiosità del pubblico”.

Nel 2022 si è, poi, data la prima attuazione alla tutela contro il revenge porn introdotta con il d.l. 139 del 2021, con la previsione della possibilità, anche per i minori di età superiore ai 14 anni, di adire il Garante perché ordini alle piattaforme il blocco del caricamento di proprie immagini intime. Si è trattato di un’innovazione importante, che fornisce, anche ai minori, uno strumento prezioso per prevenire il pregiudizio correlato alla diffusione non consensuale di immagini intime. Sul telemarketing illecito, è stata attuata pienamente la disciplina che ha esteso la riferibilità del registro delle opposizioni alle chiamate automatizzate, incidendo così su di una parte rilevante di un fenomeno ormai endemico e tuttora, ciononostante, di difficile soluzione. Sul terreno del rapporto tra privacy, sicurezza e giustizia la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito alcuni principi essenziali rispetto a uno strumento investigativo importante quale quello dei tabulati telefonici e telematici. In particolare, con la sentenza C-140/20 del 5 aprile 2022, la Corte ha chiarito come la conservazione dei tabulati a fini di giustizia non possa essere generalizzata e indifferenziata, ma soltanto “mirata” sulla base di criteri soggettivi, geografici o di altra natura (purché oggettivi e non discriminatori) ovvero “rapida”. La Corte ha suggerito, dunque, una profonda revisione, anche strutturale della natura di questo strumento investigativo, cui sono chiamati i legislatori interni. Dovranno, infatti, essere disciplinati, non solamente la conservazione rapida e l’accesso ai dati così acquisiti, ma soprattutto i parametri (oggettivi e non discriminatorii) sulla base dei quali procedere alla conservazione mirata dei dati di traffico e relativi all’ubicazione, da utilizzare a fini di contrasto di gravi reati.

Nel 2022 è stato completato il percorso di approvazione del “pacchetto digitale” (Regg. Ue 2022/2065: Digital Services Act; 2022/1925: Digital Markets Act; 2022/868: Data Governance Act), che mira (in particolare attraverso i primi due provvedimenti) a responsabilizzare le piattaforme rispetto ai contenuti diffusi e a evitare gli ostacoli alla contendibilità del mercato derivanti da una concentrazione eccessiva di potere (anche informativo) in capo alle stesse. Il Data Governance Act ha, invece, introdotto misure specifiche per favorire la circolazione e condivisione dei dati, a fini tanto solidaristici quanto d’iniziativa economica, con la previsione di un istituto particolarmente innovativo quale l’altruismo dei dati. In sede di adeguamento dell’ordinamento a queste discipline - che hanno un impatto significativo sulla protezione dei dati personali - si dovrà garantirne il più compiuto coordinamento con quest’ultima normativa, per evitare sovrapposizioni o, per converso, carenze di tutela.



Raccomandazioni


  • Garantire, con un impegno comune dei vari soggetti, istituzionali e non, coinvolti che il diritto d’informazione venga sempre esercitato nel rispetto della riservatezza individuale e, soprattutto, della dignità della persona, soprattutto quando versi in condizioni di particolare vulnerabilità per stato (minori, malati, ecc.) o condizione congiunturale (detenuti, soggetti sottoposti a misure limitative della responsabilità);


  • Monitorare l’effettività delle tutele introdotte sul terreno del telemarketing illecito, prevedendo se necessario ulteriori correttivi volti a contrastare questo fenomeno;


  • Riformare la disciplina dei tabulati, telefonici e telematici, secondo le indicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, bilanciando esigenze investigative e privacy;


  • Realizzare un congruo coordinamento delle norme di adeguamento al “pacchetto digitale” con la disciplina di protezione dei dati personali per evitare sovrapposizioni o, per converso, carenze di tutela e massimizzare l’effetto utile delle disposizioni, a garanzia dei diritti e delle libertà dei cittadini.


Chelsea Manning

Chelsea Manning

(Crescent (USA), 1987 - )
TORTURE E PRIGIONIA PER AVER VOLUTO DIRE LA VERITÀ SULLE STRAGI DI INNOCENTI IN IRAQ E AFGHANISTAN: LA STORIA DI CHELSEA MANNING

Quanto si paga la verità? Spesso molto, moltissimo, finanche troppo, in questo mondo. E vale a volte anche più della vita stessa. Quanto si è disposti a pagare per la verità come bene ultimo? Chelsea Manning era disposta a pagare tutto. Se tutto quello che subì fu troppo, sta a lei deciderlo. Nata nel 1987 a Crescent, cittadina dell’Oklahoma, trascorre la giovinezza tra gli USA e il Galles, paese di origine della madre. Si arruola nell’esercito USA ancora giovanissima e viene assegnata in Iraq con la funzione di ufficiale di intelligence. 

E se le prime linee mostrano senza filtri l’orrore della guerra, il sangue e il dolore, spesso una posizione come quella di Chelsea mostra invece un’immagine meno cruenta ma forse più crudele. Quella della politica al servizio del conflitto, quella dell’“interesse nazionale” che vale più della vita di una, dieci, cento o mille esseri umani. In questo caso si parla di persone morte - tra le 12 e le 18, di cui 2 giornalisti Reuters - in un attacco condotto da elicotteri AH-64 il 12 luglio del 2007 a Baghdad. Il Pentagono dirà che si è trattato di “un incidente, erano armati e avevano aperto il fuoco!”.

Un massacro immotivato, invece, diranno i video e i rapporti filtrati tramite il portale WikiLeaks, che mostrarono, appunto, un attacco indiscriminato contro civili disarmati, giornalisti, donne e bambini.  “Ahah, colpiti!”, dirà un soldato. “Guarda un po’ quegli st*onzi, morti ammazzati!”, gli risponderà un commilitone.

Questi documenti vennero inviati al portale proprio da Chelsea Manning, insieme a dozzine di altri rapporti compromettenti riguardanti l’esercito statunitense e le sue azioni in Iraq e Afghanistan.

La verità costa troppo. Chelsea lo scoprì sulla sua pelle. Lo scoprì quando venne rinchiusa, nel maggio del 2010, in una cella minuscola in Kuwait. Due metri e mezzo per due metri e mezzo. Poi in una prigione militare a Quantico, Virginia, dove subì privazione del sonno e torture fisiche e psicologiche. “Poteva vedere la luce del sole solo per 20 minuti al giorno”.

Fuori dalla sua cella la guerra continua. Non solo quella sul campo, ma anche quella ancora più violenta e devastante dell’amministrazione e del Pentagono contro coloro che provano a diffondere documenti riservati riguardo le guerre di inizio anni Duemila. WikiLeaks, reso ormai celebre dai documenti trasmessi da Chelsea, e il suo fondatore Julian Assange diventano i nemici pubblici numero uno.

Le condizioni di prigionia di Chelsea, nel frattempo, fanno scalpore, così come la sua condanna, nel 2013, a 35 anni di carcere. Verrà assolta solo dall’accusa di “connivenza col il nemico”, per la quale avrebbe potuto anche ricevere la pena capitale.

“Volevo solo che la gente vedesse ciò che avevo potuto vedere io, e far capire a tutti cosa furono quelle guerre”, dirà in seguito. Nel 2017 Barack Obama le concederà la grazia, ma verrà incarcerata nuovamente nel 2018 per essersi rifiutata di presentarsi di fronte al grand jury. Dopo un tentativo di suicidio in carcere, verrà rilasciata una decina di mesi dopo, il 10 marzo del 2020.