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Libertà di espressione e di informazione

Libertà di stampa


La libertà di stampa, sempre più pregiudicata nel mondo, appare minacciata in modo davvero significativo e crescente anche in Italia. Nella classifica globale del 2025, pubblicata da Reporters Sans Frontières, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa che si celebra ogni 3 maggio, emerge che il nostro Paese raggiunge il 49° posto, scendendo di tre posizioni rispetto al 2024: «il risultato più grave in Europa Occidentale». Nel report si legge che, in Italia, «la libertà dei giornalisti continua a essere minacciata dalle organizzazioni mafiose, in particolare nel sud del Paese, nonché da diversi piccoli gruppi estremisti violenti».

A indubbia conferma dei dati riportati nella classifica, nella notte del 17 ottobre 2025, un ordigno piazzato sotto l’auto del giornalista Sigfrido Ranucci ha fatto saltare la vettura, danneggiando peraltro anche l’altra auto di famiglia. Le forze dell’ordine, espletati i controlli del caso, hanno accertato che la potenza dell’esplosione è stata tale che avrebbe potuto essere fatale per chi fosse passato in quel momento. È a seguito del drammatico evento che il Ministro dell’Interno Piantedosi, respingendo le accuse di responsabilità del Governo e auspicando che la libertà di stampa non venga strumentalizzata per fini politici, ha confermato dati più che preoccupanti: dal 2020 al 2024 si sono registrati 718 casi di intimidazioni ai danni dei giornalisti e, nei soli primi sei mesi del 2025, 81 episodi, 31 dei quali in rete.

Nel Report v’è, inoltre, un cenno alle ripercussioni sulla libertà di stampa derivante dalla c.d. legge bavaglio. Si tratta di un atto normativo particolarmente discusso e, per molti versi, ampiamente criticabile. Al fine di garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello europeo e, in particolare, per dare attuazione alla Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, l’Italia ha approvato il decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. 198, entrato in vigore il 7 gennaio 2025. Tale decreto modifica l’art. 114 c.p.p., introducendo ulteriori restrizioni alla pubblicazione degli atti dei procedimenti penali, vale a dire, vietando la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali, fino alla conclusione delle indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare.

In vero, l’obiettivo della Direttiva era quello di assicurare che «nel fornire informazioni ai media le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli» e l’atto stesso precisava inoltre che «l’obbligo stabilito al par. 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico».

Quanto allo scopo da raggiungere, l’Italia appariva già “pre-conformata” all’obbligo europeo, posto che l’art. 115 bis c.p.p., introdotto con il decreto legislativo 188/2021, prevede che «nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, la persona sottoposta a indagini o l’imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata in via definitiva».

Eppure, si coglie l’occasione per introdurre una nuova norma. Una norma, però, che suscita più di qualche perplessità. Non solo, dunque, sull’an - rilevata la non necessarietà della stessa - ma anche sul quomodo.

Vero è che non è facile bilanciare il diritto di difesa, di riservatezza, di immagine e privacy dell’indagato con il diritto di cronaca e che, sebbene l’indicazione di principi costituzionali, esiste sempre una zona grigia permeata da un certo grado di discrezionalità; tuttavia, da un’analisi più approfondita emerge che questo eccessivo ampliamento della riservatezza difensiva dell’indagato non solo potrebbe suscitare dubbi di ragionevolezza, ma potrebbe facilmente ripercuotersi nei confronti dell’indagato stesso. Il rischio che questi possa essere descritto come colpevole è probabilmente maggiore nel caso in cui si preferisca, come previsto dalla novella legislativa, una parafrasi, rimessa all’interpretazione del giornalista, rispetto alla trascrizione del provvedimento giurisdizionale. Risulta difficile, infatti, pensare che una migliore tutela provenga da un “riassunto” scritto da un giornalista, piuttosto che dalla “penna” del giudice.

In ogni caso, nel complicato equilibrio tra diritto e politica, l’incoerenza della normativa sembra pregiudicare l’obiettivo da raggiungere, ripercuotendosi peraltro sul ruolo e sulla funzione di chi esercita la libertà di stampa.


La libertà di espressione tra diritto di cronaca e tutela della privacy


A fine ottobre 2025, a seguito di una pesante sanzione economica inflitta dal Garante Privacy nei confronti della Rai, per illecita diffusione di un audio tra l’ex ministro Sangiuliano e sua moglie, si riaccende il dibattito, già ampiamente vivace negli anni, sul rapporto tra diritto di cronaca, quale estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero e tutela della riservatezza delle notizie messe in circolazione.

A dir il vero, sul piano giurisprudenziale, pilastro portante è sempre stata la sentenza c.d. decalogo della Corte di Cassazione n. 5259 del 18 ottobre 1984, nella parte in cui ha sancito i principi cardine alla base del bilanciamento tra cronaca e reputazione. In particolare, la Corte ha affermato che il diritto di stampa, tutelato dall’art. 21 Cost. e regolato dalla legge n. 47 del 1948 è legittimo, qualora si rispettino tre condizioni: l’utilità sociale dell’informazione, la verità -oggettiva o soltanto putativa- dei fatti esposti, la forma civile dell’esposizione. Il congiunto operare dei tre suindicati elementi ha portato nel tempo all’elaborazione del concetto di essenzialità dell’informazione, oggi racchiuso nel combinato disposto degli articoli 167-bis del Codice privacy (Dlgs. n. 196 del 2003), 85 del GDPR (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali) e 5 del nuovo Codice deontologico dei giornalisti, entrato in vigore, nell’ultima versione, il 1° giugno 2025. In base a tale principio, l’eventuale pubblicazione di dati personali deve essere necessaria e indispensabile rispetto alla diffusione della notizia. In altre parole, al giornalista è affidato il compito di valutare, prima della pubblicazione, che sussista un nesso di necessarietà tra i dati pubblicati e la notizia.

D’altra parte, è sempre l’interesse pubblico a costituire il “faro” della cronaca e non già l’interesse del pubblico.


Disinformazione


Quando invece la libertà di manifestazione del pensiero viene esercitata non per divulgare informazione, ma disinformazione, tutto cambia. I problemi aumentano, poi, se la circolazione delle notizie avviene in rete.

Come noto, lo sviluppo delle nuove tecnologie e, in particolare, delle forme di intelligenza artificiale è ormai dirompente. Significativi gli effetti in termini di velocità nella comunicazione e nella globalizzazione delle informazioni. Meno lusinghieri, però, gli effetti in termini di efficacia. Esponenziale la crescita della disinformazione che, anche con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, genera confusione, mistificando la realtà. Da uno studio, condotto da aprile 2024 a marzo 2025, pubblicato su socialcomitalia.com, emergono esiti preoccupanti.

Sul piano contenutistico, gli ambiti di diffusione di fake news in rete sono i più disparati: dallo sport, all’affettività, alla scienza, alla politica. Con riguardo poi ai conflitti, NewsGuard ha identificato ben 556 siti che diffondono narrazioni false su Russia e Ucraina, a partire dalla ragione per cui è scoppiata la guerra; ragione spiegata sulla base delle più svariate motivazioni: da un presunto genocidio perpetrato dall’Ucraina nei confronti dei suoi abitanti di lingua russa, fino all’idea che addirittura l’ideologia nazista sia radicata nella leadership del Paese. Almeno 62, sempre secondo i dati raccolti dalla piattaforma NewsGuard, i siti web che hanno diffuso in rete notizie e foto false sul conflitto tra Israele e Iran. Si vedono immagini generate con l’intelligenza artificiale che mostrano presunte distruzioni di massa a Tel Aviv, oltre alla cattura di piloti israeliani e altri membri del personale militare ad opera delle forze iraniane.

A livello metodologico, costante la tendenza a puntare sull’ambiguità, mescolando dati reali con ricostruzioni fantasiose. È proprio questo connubio che spesso inganna e rende l’informazione “attendibile”.

Sempre più preoccupante l’effetto: più la rete diventa terreno fertile per la disinformazione, minore è il ricorso alle tradizionali fonti di informazione. Indubbio ed evidente il pregiudizio nei confronti del ruolo e della funzione del giornalista.


Bullismo e Cyberbullismo


Così come per la disinformazione, anche per il cyberbullismo, la rete rappresenta il terreno fertile in cui il fenomeno si sviluppa in modo crescente.

Molti gli strumenti di lotta per arginarlo nell’anno 2024-2025.

Sul piano sociale, si segnalano le campagne di sensibilizzazione e i numerosi percorsi educativi avviati dagli istituti scolastici, oltre alle più pesanti sanzioni sulla valutazione della condotta, a partire dall’anno scolastico 2025-2026.

Sul piano normativo, il decreto legislativo n. 99 del 2025, entrato in vigore il 16 luglio 2025, introduce nuove norme per la prevenzione e per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, tra cui il potenziamento del servizio di emergenza infanzia 114, attivo 24 ore su 24, per offrire supporto psicologico e giuridico a vittime o potenziali vittime; la previsione di un codice di condotta nei confronti degli istituti scolastici; la predisposizione di tavoli permanenti di confronto con studenti e famiglie; l’invito rivolto alle istituzioni, al fine di incrementare le campagne di sensibilizzazione sull’uso consapevole della rete.

Gli ultimi dati ISTAT a nostra disposizione e la cronaca quotidiana attestano tuttavia una crescita esponenziale del fenomeno.


C1. Grafico 1 • Comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti online e/o offline



C1. Grafico 2 • Comportamenti offensivi, aggressivi, diffamatori o di esclusione online e/o offline per cittadinanza



Se è vero, poi, che la maggiore e più destabilizzante preoccupazione derivante dal cyberbullismo(1), attiene agli elementi del tempo e dello spazio, constatando la possibile perpetuità delle lesioni e non potendo purtroppo nemmeno le mura di casa offrire un sicuro e confortevole ristoro, i dati sui luoghi della violenza incrementano il senso del profondo disagio che il fenomeno implica.

Lo sviluppo esponenziale di atti di bullismo e cyberbullismo ha poi effetti dirompenti.

La violenza produce, poi, effetti più che pregiudizievoli quando la dimensione online si alimenta con quella offline, per dar vita a forme di prevaricazioni d’odio tali da provocare danni finanche irreparabili nei confronti delle vittime, come da ultimo i fatti di cronaca raccontano, a partire dal suicidio di Paolo Mendico, il quattordicenne che a Latina si è tolto la vita il giorno precedente l’inizio dell’anno scolastico, a causa dei molteplici atti di cyberbullismo subiti.

La strada verso un effettivo miglioramento è ancora lunga da percorrere e non scevra di ostacoli. Occorre una reale e significativa concertazione istituzionale, sociale, scolastica e familiare.


La libertà di espressione tra manifestazione del pensiero e diritto al dissenso


Come noto, la libertà di manifestazione del pensiero è pietra miliare della democrazia e perciò solo si caratterizza per la sua peculiare “pericolosità”. Esprimendo opinioni o raccontando fatti si può offendere, violare l’onore, la reputazione, vilipendere le istituzioni, mettere in pericolo l’ordine pubblico. Oltre al buon costume, dunque, sono molti i limiti impliciti a tale libertà, a tutela di diritti individuali o a interessi collettivi. Tutto ruota attorno a quel difficile e delicato bilanciamento tra esigenze diverse, ma costituzionalmente protette. Come più volte affermato, anche sul piano internazionale, però, la libertà di espressione dovrebbe essere la regola e ogni restrizione l’eccezione.

Tuttavia, anche in quest’ambito il rapporto tra politica e diritto nell’anno in corso ha suscitato non poche discussioni. Il riferimento va in particolare alla legge n. 80 del 2025 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 48 del 2025. Oltre al fatto che l’ennesimo pacchetto sicurezza è nato tramite decretazione d’urgenza, il dibattito si acceso, dal punto di vista contenutistico, in merito all’inasprimento sanzionatorio del dissenso. Tra le varie, vengono previste misure più pesanti per le proteste e i blocchi stradali; è stato introdotto il principio della punibilità della resistenza passiva.

In particolare, poi, la legge prevede un aumento di pene per il danneggiamento durante le manifestazioni e gli artt. 27 e 28 introducono nuove disposizioni per la repressione di episodi violenti anche nei Centri di permanenza per il rimpatrio.

L’atto in esame, per quanto discutibile e discusso, è in perfetta assonanza con la legislazione degli ultimi quindici anni o poco più, il cui filo rosso è l’indubbio inasprimento del quadro sanzionatorio, in nome di una sempre maggiore, poliedrica e spesso distorta esigenza di sicurezza.

Ora, se è vero che il diritto nasce per dare sicurezza, la legislazione penale compulsiva degli ultimi anni mette a dura prova siffatta certezza. Avvalersi, in modo estemporaneo, del diritto penale per fronteggiare singoli fatti porta non solo a una patologica inflazione normativa, ma all’inevitabile e nota incertezza giuridica ad essa conseguente, anche nota come “inquinamento legislativo”.

Vero è che il fine è nobile: regolamentare, in una società pluralista, i casi della vita per renderne prevedibili e dunque eguali le conseguenze è fondamentale per evitare discriminazioni e pregiudizi.

Tuttavia, anche i mezzi devono essere adeguati. Ragionevolezza e proporzionalità degli strumenti sono fondamentali per evitare che la certezza, quale fine della regolamentazione, si traduca nella più grave insidia alla certezza stessa, innescando un vero e proprio circolo vizioso della normazione. Riflettendo, in particolare, sulla decretazione d’urgenza, è evidente che l’abuso rispetto ai presupposti porta a normalizzare l’eccezione. Se il ricorso al decreto-legge diventa eccessivo, delle due l’una: o si vive in una situazione di emergenza infinita o il ricorso allo strumento diviene incostituzionale, esorbitando dai limiti previsti dal Costituente. Preoccupante la conseguenza: la “cronicizzazione” dell’emergenza può tradursi infatti in una compressione stabile della libertà dei cittadini.

In tal caso, la sicurezza finirebbe con l’essere utilizzata come strumento di legittimazione del potere, al di là di ogni ragionevole equilibrio.

Inevitabili le torsioni illiberali del sistema.

È proprio questo il timore derivante dal continuo ricorso, meramente strumentale e simbolico al diritto penale, in nome di una presunta sicurezza, fattasi “emergenza”.




Note


(1) - https://www.dipendenze.com/di-cosa-ci-occupiamo/bullismo/cyber-bullismo

Giuseppe Scalarini

Giuseppe Scalarini

(Mantova 1873 - Milano 1948)
LA STORIA DI GIUSEPPE SCALARINI, IL VIGNETTISTA ODIATO DA MUSSOLINI

Mussolini lo aveva sempre odiato. 

Fin da quando, nel novembre del 1914, lo aveva disegnato nella vignetta “Giuda” dove il futuro duce, armato di pugnale e con in mano i trenta denari, si avvicinava alle spalle di Cristo (il Socialismo) per pugnalarlo alle spalle.

Eppure quella vignetta di Giuseppe Scalarini, oltre ad essere straordinaria sul piano artistico, era assolutamente veritiera. Mussolini, infatti, per fondare il Popolo d’Italia aveva ricevuto ingenti somme da vari imprenditori genovesi e milanesi.

Ma, come in altre occasioni, al padre del fascismo la verità non stava per nulla simpatica. E così quella vignetta di Scalarini se la legò al dito e diversi anni dopo gliela fece pagare. Nel novembre del 1926 Giuseppe venne infatti picchiato selvaggiamente a Milano da un squadraccia di camicie nere. Ne uscì con la mandibola fratturata e con una commozione cerebrale. Dopo un breve periodo in ospedale venne arrestato e condannato dal Tribunale speciale al confino, dove resterà fino al 1929. Tornato a Milano diventerà un sorvegliato speciale, e il regime gli impedirà di firmare qualsiasi opera realizzata.

E dire che Scalarini aveva anche una firma speciale, una specie di rebus, essendo composta dal disegno di una scala e dal suffisso rini. Aveva iniziato ad usarla presto, come presto aveva iniziato a disegnare. Nato a Mantova nel 1873, a sedici anni si diploma alle scuole tecniche e dimostra una grande passione per il disegno che lo porterà, pochi anni dopo, a realizzare la sua prima mostra e a trasferirsi prima a Parigi e poi a Venezia.

Di chiare idee socialiste, la sua crescita artistica andrà di pari passo con quella politica. Finì in breve tempo registrato nei casellari della polizia come “frequentatore di affiliati a partiti sovversivi”, sarà condannato per reati contro lo Stato a causa dei suoi disegni antimilitaristi, tema che accompagnerà tutta la sua produzione e che lo porterà a realizzare vignette per L’Avanti, dove la sua firma compare per la prima volta il 22 ottobre 1911, durante la guerra di Libia. Una collaborazione ricchissima, migliaia di vignette, interrotta solo nel 1926 a causa delle leggi speciali.

L’inutilità della guerra, lo sfruttamento degli ultimi, la violenza fascista, la complicità della monarchia e dei capitalisti nella nascita del regime sono tutti temi che tratta fino a quando non viene arrestato, rischiando più volte la vita, essendo destinatario di varie spedizioni punitive.

Dopo il confino verrà nuovamente arrestato nel '40 e internato nel campo di concentramento di Vasto. Tornato in libertà, dopo l’8 settembre sfugge miracolosamente alla polizia di Salò.

Morirà a Milano il 30 dicembre 1948, dopo aver realizzato una vasta e straordinaria produzione artistica.