loaderloading...
Ambiente

Lo stato di salute dell’ambiente in Italia


L’analisi della situazione dei diritti ambientali in Italia non può prescindere da uno sguardo attento ai dati annuali raccolti dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in collaborazione con le Agenzie per la protezione dell’ambiente regionali e delle province autonome nell’ambito del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA). Il Rapporto, che rappresenta il punto di riferimento per la comprensione della reale condizione ecologica del nostro territorio, fotografa una situazione in chiaroscuro. Da un lato, sono evidenziati dei tendenziali miglioramenti, legati alla crescita di una sensibilità ecologica, soprattutto tra i più giovani. Dati incoraggianti arrivano, ad esempio, dal riciclo e uso circolare dei materiali, con il tasso di riciclo dei rifiuti che è cresciuto al 76,5% e l’uso circolare dei materiali che ha raggiunto il 18,7%, superando la media europea, dalla riduzione del 53% dell’uso e rischio dei pesticidi chimici, dalla crescita della raccolta differenziata dei rifiuti, che ha raggiunto il 65,2%, con la conseguente diminuzione del 76,4% dei rifiuti urbani smaltiti in discarica nel corso del periodo di riferimento (2000-2022).

Di contro, in altri ambiti la situazione ambientale in Italia continua a peggiorare. I controlli effettuati sulle installazioni industriali hanno fatto registrare una crescita delle inottemperanze alle normative ambientali, testimoniata anche da un persistente superamento dei limiti imposti dalla normativa di prevenzione dell’inquinamento da pesticidi nelle acque, dall’aumento del consumo di suolo, giunto a un livello netto 6.439 ettari nel 2023, dal peggioramento della qualità dell’aria, caratterizzata da livelli elevati di PM10, PM2,5 e ozono troposferico, dal crescente degrado del suolo (17,4% del territorio italiano), dalla potenziale perdita di biodiversità, con il 24,3% delle specie vegetali e il 28% delle specie animali a rischio di estinzione, e dall’immancabile rischio idrogeologico che, secondo le stime, colloca oltre 5,7 milioni di persone presenti sul nostro territorio a rischio frane e 12,2 milioni a rischio alluvioni.


C4. Grafico 1 • Ripartizione percentuale nelle categorie di rischio IUCN dei gruppi tassonomici di Vertebrati italiani



Le catastrofi naturali e l’adattamento al cambiamento climatico


Su quest’ultimo punto, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), adottato nel dicembre 2023, sembrava aver impresso una decisa sterzata nelle azioni per la promozione dell’adattamento, indicando la difesa del suolo e la riduzione del rischio idrogeologico tra le principali aree d’intervento, e prevedendo la realizzazione di misure di adattamento infrastrutturali e soluzioni nature-based. Inoltre, dal punto di vista della governance dell’adattamento, il piano prevede un approccio multilivello, attraverso l’istituzione di un Osservatorio nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici, con funzioni d’indirizzo e di coordinamento, accompagnato, tra gli altri, da un Forum permanente dedicato all’informazione e al coinvolgimento di stakeholders e società civile(1).

Tali novità, potenzialmente molto positive, rimangono tuttavia solo sulla carta. Mancano, ad oggi, i decreti attuativi, per cui ancora restano da capire aspetti poco chiari come il finanziamento delle (tante) misure di adattamento già identificate(2), visto che l’ultima legge di bilancio non ha previsto tali spese, così come i diversi interventi legislativi che saranno necessari per raggiungere veramente gli obiettivi del Piano. Inoltre, le strutture di governance precedentemente menzionate non sono ancora state istituite, per cui ad oggi manca il coordinamento e vi sono già state critiche dalla società civile per il discutibile ruolo del Forum che, invece da fungere da organo scientifico tout court, di supporto al lavoro dell’Osservatorio, ha principalmente compiti divulgativi e di informazione del pubblico(3).

Su questi aspetti, nell’ottica di coprire i danni derivanti da eventi (anche climatici) estremi, il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Ministero delle Imprese e del made in Italy hanno adottato, il 30 gennaio 2025, il Regolamento n. 18, recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, individuando i criteri per la stipula di polizze assicurative per le imprese con sede legale o una stabile organizzazione in Italia. Il successivo D.l. 31 marzo 2025, n. 39, Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, ha confermato l’obbligo per le grandi imprese (oltre 250 dipendenti) di stipulare una polizza assicurativa entro il 30 giugno di quest’anno. Le medie imprese (da 50 a 250 dipendenti) dovranno adempiere entro il 1° ottobre, mentre le piccole imprese entro il 31 dicembre 2025. La sanzione per la mancata stipula riguarda l’impossibilità di accedere a incentivi statali per le proprie attività.



La necessità di maggiore equità nella distribuzione dei rischi ambientali


Se questa misura rappresenta una risposta importante dal punto di vista della reazione ai disastri naturali, tralasciando la corretta applicabilità della norma ai fenomeni sismici, ci si chiede, con riferimento agli eventi climatici estremi, perché debbano essere tutte le imprese, e non solo quelle producono significative emissioni di gas a effetto serra, a munirsi di assicurazione obbligatoria. Da un lato, l’attenzione dello Stato dovrebbe essere maggiormente riposta sulla prevenzione dei danni, ormai unanimemente percepiti come “il problema”, grazie alle misure di adattamento precedentemente richiamate, e in seguito è lo Stato a dover farsi carico dei danni (prevedibili) che non è riuscito a contenere. Dall’altro lato, i costi dovrebbero essere sostenuti in via esclusiva, o quasi, da quelle attività industriali che concorrono a causare questi fenomeni estremi, superando quella prospettiva fatalistica che accompagna le catastrofi climatiche.



C4. Grafico 2 • I problemi ambientali che preoccupano di più (2024, per 100 persone di 14 anni e più)



La scienza ha dimostrato chiaramente che si tratta di fenomeni prevedibili e ormai lo Stato viene riconosciuto responsabile quando omette di intervenire in chiave preventiva (si veda, ad esempio il caso deciso dal Comitato dei diritti umani, Daniel Billy et al. v. Australia, 3 settembre 2022, in cui il governo australiano è stato dichiarato responsabile della violazione dei diritti dei ricorrenti, le cui abitazioni e luoghi in cui venivano svolte attività culturali tradizionali sono state distrutte da inondazioni e alluvioni, a causa della mancata adozione di adeguate misure di adattamento, e ha dovuto risarcire le vittime). Pertanto, se qualcuno, oltre lo Stato, deve pagare i costi di questi danni causati dal clima, sono certamente quelli che concorrono a perpetrare il problema che devono sostenere l’onere maggiore.



La persistente criminalizzazione dei difensori ambientali


Riferendoci invece al percorso di criminalizzazione delle proteste a sfondo ambientale, la decisa sterzata invece c’è stata. Il vero cambio di passo di tale politica è rappresentato dall’approvazione del D.l. 11 aprile 2025, n. 48, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80. Il decreto ha trasformato in reato l’impedimento alla libera circolazione su strada o ferrovia, prevedendo la reclusione fino a 1 mese o multa fino a 300 euro per la sua violazione. Se il blocco è organizzato da più persone, la reclusione è prevista per un periodo compreso tra 6 mesi e 2 anni. Tali previsioni appaiono eccessive, soprattutto se paragonate alle sanzioni previste per alcuni reati ambientali introdotti dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente. A titolo di esempio, tale legge punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque impedisca, intralci o eluda l’attività di vigilanza e controllo ambientale ovvero ne comprometta gli esiti; l’omessa bonifica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro; la reclusione da 1 a 3 anni è prevista per l’illecita ispezione di fondali marini, effettuata con tecniche esplosive finalizzate all’analisi della composizione del sottosuolo marino.

Ancora, in questa comparazione possono rientrare anche le disposizioni del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, che prevede l’arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, per chiunque cagioni l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni-soglia di rischio; chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui a mantenere tali scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da 2 mesi a 2 anni o con l’ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro; è infine previsto l’arresto da 2 mesi a 2 anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi della normativa internazionale.

Ad ogni modo, indipendentemente dalla dubbia proporzionalità delle sanzioni previste dal D.l. 48/2025 rispetto ai reati, resta ancora incompreso il motivo per cui un disegno di legge in discussione da più di un anno in uno dei rami del Parlamento sia stato trasformato, dall’oggi al domani, in un decreto legge, che per sua natura richiede l’indicazione della necessità e dell’urgenza di adottare una tal misura. Forse una più ampia riflessione avrebbe consentito di licenziare un provvedimento più equo e, soprattutto, non punitivo nei confronti di chi ha a cuore il presente e il futuro del nostro ecosistema. Tutto ciò, peraltro, è avvenuto in un Paese, il nostro, in cui i reati ambientali accertati continuano a crescere (+14,4 %, per un totale di 40.590 nel 2024)(4).


C4. Grafico 3 • Reati ambientali accertati in Italia (2009-2024) 




Ripensare il concetto di ristrutturazione edilizia in chiave non speculativa ma realmente sostenibile


Bisogna ricordare che invece, in altre occasioni, la riflessione politica è, in qualche modo, “indotta” dall’esterno e non frutto di un ripensamento interno successivo alle numerose critiche esposte dalla società civile. Non è infatti proseguito l’iter legislativo del disegno di legge 1309 (c.d. Salva Milano) che, dopo l’approvazione della Camera dei Deputati, a fine 2024, si è arenata in Commissione Ambiente al Senato. Tale proposta, finalizzata a interpretare le disposizioni esistenti, ampliando notevolmente il concetto di ristrutturazione edilizia, è stata travolta dall’inchiesta della Procura di Milano sulla gestione urbanistica del capoluogo lombardo, che ha coinvolto una settantina di amministratori locali e professionisti del settore immobiliare.

Ci è voluta un’inchiesta giudiziaria per indurre i decisori politici a ripensare (si spera definitivamente) una normativa folle, che dava mano libera ai costruttori senza guardare all’interesse pubblico. Molte critiche erano state sollevate già in fase di presentazione del disegno di legge, considerato da molti come un intervento legislativo che avrebbe creato “confusione e incertezza normativa, nonché effetti dannosi e potenzialmente irreversibili nel governo pubblico della rigenerazione urbana nel nostro Paese”(5). Inoltre, il Rapporto di Legambiente, Ecomafia 2025, ci ricorda che è proprio la filiera del cemento quella in cui vengono commessi il maggior numero di reati ambientali in Italia (33,6 % del totale) e cresciuti del 4,7 % nell’ultimo anno.



La decretazione d’urgenza è necessaria in materia ambientale?


La L. 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del D.l. 27 dicembre 2024, n. 202, Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. milleproroghe) contiene numerose disposizioni che vanno a incidere sulla materia ambientale. Si tratta di proroghe che continuano a ritardare importanti interventi a tutela delle risorse naturali quali, ad esempio, la ricognizione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale o l’uso di biocombustibili poco sostenibili. Il lettore più attento avrà notato che, non solo con l’ultimo esempio, abbiamo menzionato in larga parte decreti legge (e rispettive leggi di conversione). Anche nel settore ambientale il decreto legge appare lo strumento ormai più utilizzato, anche in situazione in cui non sembrano sempre essere rispettati i requisiti di necessità e urgenza, elementi imprescindibili ai sensi dell’art. 77 della Costituzione.

Peraltro, si può rilevare come la disciplina ambientale rientri spesso nell’ambito di una sostanziale eterogeneità dei provvedimenti, che abbracciano materie molto diverse tra loro. Peraltro, in via generale, non sono rari i casi in cui il governo ricorre alla questione di fiducia in fase di conversione del decreto, per la duplice ragione, da un lato, di non consentire modifiche al testo, e dall’altro lato, per evitare che decorrano i termini di decadenza del provvedimento. Appare evidente come tale prassi svuoti di significato il Parlamento e, soprattutto nel settore ambientale, crei delle difficoltà di recepimento delle istanze scientifiche e provenienti dalla società civile, non certo di quelle dei grandi attori industriali e delle lobbies, che riescono sempre a portare all’attenzione del governo le questioni di loro interesse.



L’attuazione della normativa europea


In ultimo, con riferimento all’attuazione dei provvedimenti europei in materia ambientale, il 22 luglio 2025, il Consiglio dei Ministri ha adottato l’annuale disegno di legge di delegazione europea, che autorizza il Governo a recepire ed eseguire nel nostro ordinamento gli atti dell’Unione europea (UE). In materia ambientale, l’UE ha infatti una competenza concorrente, ai sensi dell’art. 11 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), per cui gli Stati membri possono adottare atti normativi vincolanti, ma l’azione dell’UE prevale se e quando decida di intervenire in un determinato settore.

In tale contesto, il ddl affronta molti temi connessi ai temi ambientali e riguarda il recepimento di due direttive e norme di adeguamento a dieci regolamenti, i quali, benché siano direttamente applicabili, in alcuni casi possono necessitare di ulteriori atti che ne agevolino l’esecuzione.

Tra i vari ambiti, merita una menzione la Direttiva (UE) 2024/1799 che mira a incentivare la riparazione dei beni di consumo, al fine di promuovere l’economia circolare. La direttiva ha introdotto obblighi per i produttori e i riparatori, i quali devono fornire ai consumatori informazioni dettagliate sui servizi di riparazione, inclusi costi, tempi stimati e disponibilità di beni sostitutivi, attraverso un modulo standard, e una possibile estensione del periodo di responsabilità del venditore, nel caso di beni riparati. Altrettanto rilevanti sono i regolamenti (UE) 2024/590, in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono, (UE) 2024/1157, finalizzato a proteggere l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi derivanti dalla spedizione di rifiuti, 2024/1244 che dà vita al portale sulle emissioni industriali, una banca dati online che raccoglie i dati sulle emissioni delle grandi installazioni industriali d’Europa. Tuttavia, il regolamento sarà pienamente operativo nel 2028, in quanto fino al 2027 verranno utilizzate le regole del precedente regolamento (CE) n. 166/2006 (istitutivo del registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti).

La normativa di derivazione europea appena citata è dunque improntata a un approccio di tutela sostanziale delle risorse naturali. In questa linea si inserisce anche il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura. L’Italia, che aveva osteggiato l’adozione dell’atto, votando contro (insieme a Svezia e Paesi Bassi) in seno al Consiglio dell’UE, entro il 1° settembre 2026, dovrà presentare alla Commissione europea il proprio Piano nazionale di ripristino, indicando le aree interessate e le misure da attuare.

È auspicabile che il Piano individui sinergie con altre politiche rivolte soprattutto alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico, al degrado del suolo, all’agricoltura, e alle energie rinnovabili, in quanto temi chiave per evitare un rallentamento delle azioni di ripristino. In seguito all’adozione del regolamento, il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica aveva dichiarato che le azioni avrebbero coinvolto tutti i soggetti e le categorie interessate e lo schema del Piano sarebbe stato sottoposto a valutazione ambientale strategica, prevedendo una fase di consultazione e partecipazione pubblica. A un anno dalla scadenza indicata dal Regolamento per la presentazione del Piano, tale processo ancora non sembra iniziato, almeno nella fase di consultazione pubblica.



Le nuove miopi tendenze europee: competitività e riarmo über alles


Le direttive e i regolamenti europei precedentemente menzionati, inquadrabili nelle azioni di attuazione del Green Deal, sembrano scontrarsi con l’attuale politica europea sempre più ostile alla promozione di politiche veramente ecologiche. Negli ultimi mesi, gli organi di stampa stanno riportando con sempre maggiore insistenza notizie relative a significative inversioni di rotta rispetto all’annuncio di politiche ambientali che, qualche anno fa, sembravano rappresentare delle priorità nelle agende politiche nazionali e internazionali. Tra queste, ha suscitato particolare scalpore il ritiro, da parte della stessa Commissione, il 20 giugno 2025, della proposta di direttiva “green claims” pubblicata nel 2023 al fine di contrastare la pratica del c.d. greenwashing. Tale passo indietro, con tanto di velate minacce di sfiducia da parte di alcuni gruppi parlamentari verso la Commissione europea presieduta da Von der Leyen, non rappresenta un caso isolato, ma deve essere letto nel quadro di un più ampio ripensamento, a differenti livelli di governance, circa la necessità di promuovere politiche e norme a tutela dell’ambiente sempre più incisive.

È infatti innegabile che, oltre a quanto già accennato inizialmente, gli incoraggianti avanzamenti normativi stanno attualmente fronteggiando le sciagurate istanze emerse a livello europeo che spingono, da un lato, ad aumentare la competitività, anche a costo di sacrificare alcuni degli obiettivi sulla decarbonizzazione e, dall’altro, ad adottare una politica di riarmo. Sotto il primo profilo, rileva certamente il c.d. “pacchetto omnibus” presentato dalla Commissione europea nel febbraio 2025, il quale contiene proposte in senso peggiorativo degli obblighi ambientali circa le direttive sul corporate sustainability reporting e sulla due diligence di sostenibilità delle imprese, la previsione di atti delegati per modificare la tassonomia climatica e ambientale, nonché due regolamenti che andranno a modificare il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e l’InvestEU.

Più scoraggiante appare lo spettro del riarmo, che da un po’ di tempo si aggira per l’Europa. La prospettiva ambientale di tale profilo è estremamente chiara, anche alla luce di quanto saggiamente riconosciuto più di trent’anni fa dal principio 24 della Dichiarazione di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo, che affermava chiaramente che la guerra esercita un’azione intrinsecamente distruttiva sullo sviluppo sostenibile. Il Joint White Paper for European Defence Readiness 2030, presentato dal Commissario europeo per la difesa e dall’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza nel marzo 2025, prevede una spesa di 800 miliardi di euro per sostenere l’industria europea della difesa, semplificando la normativa del mercato unico della difesa e incrementando lo stoccaggio di armamenti al fine di predisporre rapide risposte militari.

A seguito del White Paper, la Commissione ha adottato il Defence Readiness Omnibus, un insieme di proposte per accelerare la spesa e la produzione industriale di armi, con un budget di 800 miliardi di euro per i prossimi quattro anni (di cui 88 miliardi solo in Italia!). Appare purtroppo evidente come tali risorse verranno drenate da altri settori tra cui, ovviamente, quello ambientale. Tra l’altro, paradossalmente (e alla faccia della competitività europea) i grandi beneficiari di queste spese non saranno, almeno inizialmente, neanche le industrie europee, ma i grandi produttori statunitensi.

Preme sottolineare che il processo decisionale europeo era, in precedenza, estremamente inclusivo, prevedendo una accurata fase di studio delle proposte, seguita da una fase di coinvolgimento degli stakeholders. I libri c.d. “verde” e “bianco” sono documenti che la Commissione europea usava per avviare processi di consultazione e delineare azioni a livello europeo. Il libro verde è un documento di consultazione che invita al dibattito su un tema specifico, mentre il libro bianco presenta proposte concrete per l’azione dell’Unione in un determinato settore. Tutto questo appare oggi desueto di fronte a una Commissione estremamente decisionista, sotto la spinta di qualche Paese europeo “di peso” ed estremamente paternalistica nell’approccio alle proposte normative.



La giurisprudenza internazionale riafferma l’importanza degli obblighi in materia ambientale


Non ci si può tuttavia rassegnare allo decadimento degli standard di tutela ambientale, né ad un poco lungimirante compromesso al ribasso con lo sviluppo economico, soprattutto in un sistema capitalista che continua a sfruttare in modo indiscriminato le risorse naturali. Qualche lieve speranza in tal senso continua ad arrivare dall’attivismo civico e dalla giurisprudenza, soprattutto a livello internazionale.

La Corte internazionale di giustizia, organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, ha recentemente illustrato, in termini chiari, gli obblighi degli Stati in materia climatica e le conseguenze giuridiche derivanti dalla loro violazione. Il parere della Corte, adottato il 23 luglio scorso, a seguito di una richiesta dell’Assemblea generale dell’ONU, dovrebbe porre fine a una serie di interpretazioni, di stampo meramente politico e non giuridico, miranti a degradare le norme vincolanti dei trattati sul cambiamento climatico a mere raccomandazioni. Il parere ha confermato che tutti gli Stati devono cooperare per ridurre le emissioni di gas serra e adattarsi agli effetti climatici negativi, con i Paesi industrializzati che devono avere l’onere maggiore di riduzione delle emissioni, in base al principio delle responsabilità comuni ma differenziate. Insieme a tali obblighi, la Corte ha riconosciuto il valore consuetudinario di altre norme internazionali, applicabili indistintamente a tutti gli Stati, che impongono di prevenire danni ingenti all’ambiente e al sistema climatico e di cooperare in buona fede per risolvere tali questioni.

Se uno Stato non rispetta questi obblighi, commette un illecito internazionale e incorre nella responsabilità di porre fine alle azioni illecite, garantire che tali comportamenti non si ripetano e riparare i danni causati, attraverso il ripristino della situazione antecedente alla condotta illecita o il risarcimento dei danni, ferma restando la necessità di provare il nesso causale tra l’azione illecita e il danno. Anche su questo aspetto, che fino a qualche anno fa sembrava una probatio diabolica, molti tribunali nazionali si sono già espressi nel senso di dare per certa, alla luce degli studi scientifici, l’esistenza del nesso causale tra emissioni di gas e danni riconducibili alla crisi climatica.

La pronuncia della Corte rappresenta un passo in avanti dal punto di vista dell’accertamento delle norme e della loro obbligatorietà ma, al tempo stesso, si tratta comunque una goccia nel mare, sia per il fatto che si tratta di un parere, dunque di un atto che, benché autorevole, è per sua natura non vincolante, sia perché la pronuncia non è stata troppo innovativa, soprattutto se comparata a quelle di altri tribunali internazionali, come ad esempio la Corte interamericana dei diritti umani, che ha riconosciuto la natura imperativa (ius cogens) del divieto di causare danni significativi all’ambiente e al sistema climatico. Tale norma, così definita dai giudici di San José, tutela valori fondamentali della comunità internazionale nel suo complesso e non ammette alcuna deroga.



La questione delle condotte delle multinazionali resta un problema aperto


Ancora una volta, la giurisprudenza internazionale dimostra una maggiore consapevolezza delle norme ambientali, rispetto ai tribunali nazionali. Se voltiamo lo sguardo ai tribunali italiani, l’opportunità di scoprire il velo delle multinazionali e aprire una breccia nel muro della sovranità statale, per garantire il pieno rispetto degli obblighi internazionali, è in capo al Tribunale civile di Roma, chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da Greenpeace e ReCommon c. ENI e le sue partecipate pubbliche, Ministero dell’Economia e finanze (MEF) e Cassa depositi e prestiti (CDP). L’azione promossa dalle due ONG è finalizzata ad accertare la responsabilità di ENI nel riscaldamento globale, a cui sarebbe attribuibile una quantità di emissioni superiore a quella dell’intero Stato italiano, che la stessa compagnia tenterebbe di mascherare attraverso strategie di lobbying e diffuse pratiche di greenwashing.

Se tale responsabilità fosse accertata, i convenuti potrebbero essere dichiarati solidalmente responsabili dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle ONG per effetto delle conseguenze del cambiamento climatico e obbligati a ridurre significativamente le emissioni di CO2. I convenuti avevano immediatamente eccepito “il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario” contestando la possibilità di procedere con una causa climatica davanti a una corte ordinaria. In tal senso, infatti, si era già pronunciato il Tribunale nella causa “Giudizio universale”, dichiarata inammissibile. Questa volta il giudice ha rinviato alla Corte di cassazione la decisione, la quale ha dichiarato la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana, e ha rimesso la questione al Tribunale di Roma, aumentando così la fiducia rispetto alla possibilità di arrivare a una sentenza il prossimo anno.

Non bastasse la difficoltà di provare il nesso di causalità tra le emissioni prodotte dai convenuti e i danni causati dai fenomeni climatici, nell’ottobre 2024 ENI ha promosso un’azione civile per diffamazione nei confronti delle due ONG, a fronte delle accuse di crimini ambientali. Si tratta di un’azione condotta da una multinazionale nel chiaro tentativo di intimorire i ricorrenti e che si inserisce in un triste filone di denunce nei confronti di attivisti e associazioni ambientaliste.

Nel marzo 2025, infatti, un tribunale del North Dakota ha condannato Greenpeace a un risarcimento di 660 milioni di dollari da versare alla società Energy Transfer, che aveva denunciato l’associazione per diffamazione e incitamento alla violenza, a seguito delle proteste che nel biennio 2016/17 avevano accompagnato la costruzione di un oleodotto a scapito di siti storici situati nella riserva di Standing Rock e abitati dai nativi Sioux. Anche su questo aspetto, purtroppo, gli Stati Uniti stanno facendo da apripista.



Conclusioni


Dall’analisi emerge una situazione abbastanza preoccupante per il settore ambientale. I dati ecologici, in via generale, continuano a peggiorare ma a questo peggioramento non fanno seguito iniziative legislative e finanziarie degne di nota. Anzi, la prima preoccupazione del governo è quella di criminalizzare il dissenso di giovani e vecchi ambientalisti, come se fossero loro a costituire un pericolo per la nostra società, e non i continui reati ambientali commessi in Italia (4,6 ogni ora nel 2024!). Invece di guardare a una transizione ecologica vera, che consideri fonti pulite e rinnovabili, il governo sta rispolverando, ancora una volta, la “teoria” del nucleare sicuro e affidabile, addirittura sostenibile, facendo aderire il nostro Paese all’Alleanza UE per il nucleare, dimenticando che l’Italia si è già espressa inequivocabilmente e a più riprese sul tema, con i referendum del 1987 e del 2011, che sostanzialmente impediscono la costruzione sul territorio nazionale di nuovi impianti nucleari.

Infine il progetto di Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta il punto finale sul quale si consumerà il disastro economico-sociale-ambientale della popolazione calabrese e siciliana. Un’opera faraonica, di dubbia utilità (per usare un eufemismo) con sprechi incalcolabili (i costi saranno forse il triplo di quelli inizialmente preventivati) e su cui le mafie si sono già preparate a trarre i maggiori benefici. Venendo strettamente alla questione ambientale, l’impatto del Ponte è certo, documentato e ammesso dagli stessi proponenti dell’opera. Il parere n. 19 del 13 novembre 2024 della Commissione VIA-VAS aveva espresso una valutazione negativa su alcune aree e fissava 62 prescrizioni (non ancora ottemperate). La Commissione aveva evidenziato la necessità di una procedura cosiddetta di “III livello”, che richiede la dimostrazione di assenza di alternative, motivazioni di interesse pubblico prevalente e bilanciamento ambientale tramite interventi compensativi. La Commissione ha tuttavia chiuso questa procedura con il parere n. 72 del 21 maggio 2025, a seguito di una semplice dichiarazione del Governo sull’assenza di alternative e su generici riferimenti all’importanza strategica del Ponte. Il 4 agosto 2025, Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF hanno presentato un reclamo alla Commissione europea, integrando quello già presentato il 27 marzo, per probabile violazione delle direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Ci si sarebbe dunque attesi un’ulteriore riflessione per smentire le obiezioni sollevate dalle associazioni e dimostrare la veridicità di quanto sostenuto dal Governo, soprattutto visto la portata dell’opera. Invece, per non smentire una modalità decisionista che accompagna l’azione governativa ogni qualvolta vi sono delle perplessità che vengono manifestate dalla società civile, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), il 6 agosto 2025, ha approvato il progetto definitivo del Ponte, per un costo complessivo di 13 miliardi e mezzo di euro. Tutto ciò, non dimentichiamolo mai, avviene in un Paese dove il 94,5% dei comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni, valanghe e/o erosione costiera, come riportato nell’ultimo Rapporto dell’ISPRA sul dissesto idrogeologico in Italia, ma la spesa per prevenire i danni e adattarsi ai fenomeni climatici è carente.



Note


(1) - D. Bevilacqua, Il PNACC e lo svolgimento multilivello della Climate Governance, in RGAonline, 2 maggio 2024, https://rgaonline.it/articoli/il-pnacc-e-lo-svolgimento-multilivello-della-climate-governance/

(2) - L’Allegato IV al Piano nazionale identifica 361 misure https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/pnacc_iv_allegato_database-azioni-xlsx

(3) - https://www.wwf.it/area-stampa/piano-nazionale-di-adattamento-tanto-rumore-per-nulla/

(4) - https://www.legambiente.it/rapporti-e-osservatori/rapporti-in-evidenza/rapporto-ecomafia/

(5) - https://www.monitorimmobiliare.it/monitorimmobiliare/notizia/inu-critica-il-disegno-di-legge-salva-milano-scelte-pericolose-e-non-risolutive_2024-12-0473143/

Tina Merlin

Tina Merlin

(Trichiana 1926 - Belluno 1991)
TINA MERLIN FU L’UNICA AD AVER PREVISTO LA TRAGEDIA DEL VAJONT: VENNE PERFINO DENUNCIATA NEL 1960, TRE ANNI PRIMA DEL DISASTRO. STORIA DI UNA DONNA CHE NON SI È MAI PIEGATA

Il 9 ottobre 1963 è una data che gli abitanti della valle del Vajont non dimenticheranno mai. Precisamente alle 22:39 di quella sera una colossale frana - stimata in circa 260 milioni di metri cubi di roccia - si stacca dal Monte Toc e si rovescia nel bacino idrico sottostante: la diga del Vajont, che conta 115 milioni di metri cubi d’acqua. Si alza un’onda alta secondo alcune stime dai 150 ai 200 metri di altezza, che, dividendosi in due parti, investe i paesi di Longarone, Erto e Casso. I I danni sono inestimabili. I morti sono calcolati in 1900 persone, tra i quali 487 bambini. 

Il “disastro del Vajont”, più che prevedibile, era praticamente certo. Da anni gli abitanti del luogo denunciavano la pericolosità dell’opera, da anni Tina Merlin cercava inutilmente di dare loro voce sul panorama nazionale.

Classe 1926, Tina aveva deciso di seguire le orme del fratello Antonio, comandante partigiano ucciso in combattimento, e aderire alla Resistenza. Staffetta durante il conflitto, dopo la guerra era diventata giornalista e scrittrice. Iniziò in questo ruolo una profonda e duratura collaborazione con l’Unità, di cui fu per tre decenni corrispondente da diverse zone del nord-est. Fu proprio ricoprendo tale ruolo che Tina Merlin conobbe la vicenda della diga del Vajont, sulla quale più volte prese posizione, denunciando la bomba a orologeria che si sarebbe innescata mettendo in funzione l’invaso. Non solo i suoi avvertimenti caddero nel vuoto, ma nel 1959 venne denunciata dal conte Vittorio Cini, ultimo presidente della SADE, l’azienda elettrica privata che controllava la diga. Accusata di "diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico", la giornalista fu processata e poi assolta nel 1960.

In seguito al disastro Tina realizzò un saggio dal titolo “Sulla pelle viva. Come si costruisce una catastrofe. Il caso del Vajont”, nel quale ripercorreva la lunga serie di eventi che portarono a quel maledetto 9 ottobre. Nel libro si denunciano apertamente le pratiche adottate dalla SADE per imporre alla valle e ai suoi cittadini l’impianto, la complicità delle istituzioni, le falsificazioni dei dati idrogeologici, i tentativi di insabbiamento e di mistificazione dei fatti ai danni dell’opinione pubblica. Anche per questo, incredibilmente, nonostante la portata della tragedia, per vent’anni non ci furono editori disposti a pubblicare il saggio, che andrà in stampa solo nel 1983. 

Intanto nel novembre 1967 per il disastro saranno rinviate a giudizio undici persone: membri del Ministero dei Lavori Pubblici, dirigenti della SADE e dell’ENEL. Alla fine ci saranno solo due piccole condanne. Molti anni dopo la tragedia, in sede civile, ENEL, Montedison (che aveva assorbito la SADE) e lo Stato saranno condannati al pagamento dei danni ai comuni vittime del disastro.

Quest’ultima fase giudiziaria Tina Merlin non poté seguirla; era morta, a 65 anni, nel 1991.